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Erogazioni liberali a favore di ONLUS: Detrazione o deduzione? Che cosa conviene di più al contribuente da un punto di vista fiscale?
Come ormai è noto da tempo le erogazioni liberali elargite nei confronti delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le associazioni di promozione sociale (APS) e le Organizzazioni di Volontariato (OdV), rientrano tra le spese agevolate in sede di dichiarazione dei redditi. Infatti, al fine di agevolare la raccolta di fondi in favore delle ONLUS (operazione c.d. “fundraising”) la normativa tributaria riconosce importanti sgravi fiscali in favore di chi effettua donazioni a sostegno di queste organizzazioni, nonché a beneficio di iniziative umanitarie, religiose o laiche.
Le erogazioni liberali sono delle donazioni spontanee, che possono sostanziarsi in denaro o in beni mobili e immobili, effettuate da un contribuente (persona fisica o giuridica) con spirito di liberalità ovvero senza richiedere in cambio nulla a fronte, appunto, della donazione elargita.
Le agevolazioni fiscali in favore dei contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di ONLUS si distinguono in:
DIFFERENZA TRA DETRAZIONE E DEDUZIONE |
È bene ricordare che la differenza tra detrazioni e deduzioni è di natura sostanziale. Infatti, mentre gli oneri detraibili incidono (in percentuale) direttamente sull’imposta lorda, riducendo di fatto l’imposta dovuta dal contribuente, gli oneri deducibili sono spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell’imposta. Pertanto, quest’ultima tipologia di spese, riducendo a monte il reddito imponibile, determina un beneficio pari all’aliquota massima raggiunta dal contribuente. |
Il codice del terzo Settore, in base al quadro normativo previsto dal D.Lgs 117/2017, ha introdotto un nuovo sistema di detrazioni e deduzioni delle erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore, alcune delle quali trovano applicazione già dal 2018.
In questo articolo andremo ad analizzare detrazioni e deduzioni previste per questo tipo di donazioni proponendo un calcolo di convenienza tra i due benefici fiscali.
La riforma del terzo settore è intervenuta anche con misure relative alla detrazione e deduzione riconosciute per le erogazioni liberali effettuate nei confronti di ONLUS, organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale.
Per quanto riguarda l’ambito detrazioni d’imposta il nuovo quadro normativo prevede quanto segue:
1) | EROGAZIONI LIBERALI VS ONLUS, APS e ODV individuate con Decreto PCM | LIMITE MAX | DETRAZIONE 26% |
Erogazioni liberali in denaro per un a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). AVVERTENZA: Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
| 30.000 € | 7.800 € (30.000×26%) | |
2) | NEW – EROGAZIONI LIBERALI VS ONLUS e APS iscritte in appositi registri nazionali | LIMITE MAX | DETRAZIONE 30% |
L’art.83, comma 1, del D.Lgs 117/2017 prevede, per le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate nell’anno 2018 a favore di:
iscritte in appositi registri nazionali, una detrazione d’imposta (IRPEF) pari al 30% entro il limite di 30.000 euro.
Un apposito decreto interministeriale dovrà individuare le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione e saranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.
Nell’ambito del modello 730/2019 è stato istituito il nuovo codice “71”, da riportare nei righi da E8 a E10 per l’indicazione di tali erogazioni liberali. AVVERTENZA: Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
| 30.000 € | 9.000 € (30.000×30%) |
Si ricorda al contribuente che per il periodo Transitorio, intercorrente fra il 1° gennaio 2018 e il momento di operatività del Registro Unico del Terzo Settore (successivamente all’intervenuta autorizzazione della Commissione europea, di cui all’art.101, comma 10, del CTS) le introdotte agevolazioni per erogazioni liberali troveranno applicazione nei confronti delle liberalità effettuate a favore dei seguenti soggetti (art.104, co.1, CTS):
3) | NEW – EROGAZIONI LIBERALI VS ODV | LIMITE MAX | DETRAZIONE 35% |
L’art.83, comma 1, D.Lgs 117/2017 prevede, per le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate nell’anno 2018 a favore di:
una detrazione d’imposta (IRPEF) pari al 35% entro il limite di 30.000 euro.
Nell’ambito del modello 730/2019 è stato istituito il nuovo codice “76”, da riportare nei righi da E8 a E10 per l’indicazione di tali erogazioni liberali. AVVERTENZA: Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
| 30.000 € | 10.500 € (30.000×35%) |
In alternativa alla detrazione, la persona fisica, a fronte dell’erogazione liberale eseguita nei confronti di ONLUS, APS e ODV, può fruire della deduzione dal suo reddito complessivo. In tal caso, il sostenimento di tali spese, riducendo a monte il reddito imponibile, determina un beneficio – ritorno finanziario – pari all’aliquota IRPEF massima raggiunta dal contribuente.
La deduzione può avvenire,
Al fine di valutare la convenienza fiscale tra detrazione e deduzione proponiamo il seguente esempio pratico. Supponiamo di avere i seguenti dati:
Reddito complessivo | 20.000 € |
IRPEF trattenuta nell’anno | 4.800 € |
Detrazione IRPEF (3.500X30%) | 1.050 € |
IRPEF netta | 3.750 € |
Risparmio d’imposta IRPEF | 1.050 € |
Reddito complessivo | 20.000 € |
IRPEF trattenuta nell’anno | 4.800 € |
Limite deducibile (10% reddito complessivo) | 2.000 € |
Erogazione liberale elargita | 3.500 € |
Deduzione spettante | 2.000 € |
Risparmio d’imposta IRPEF (aliquota IRPEF applicata 27% x 2.000) | 540 € |